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Ameglia, ecco l'ordinanza che consente di bruciare la legna spiaggiata In evidenza

Arriva dal Comune di Ameglia l'ordinanza che autorizza l'abbruciamento dei materiali vegetali depositatisi sugli arenili a seguito degli eventi meteo-marini di ottobre – novembre 2014. Ecco l'ordinanza, che segue di pochi giorni il nulla osta della Regione:

Premesso che sugli arenili di Fiumaretta e Bocca di Magra, a seguito degli eventi meteo-marini (piene fiume Magra e mareggiate) dell'ottobre - novembre 2014, si sono depositati ingenti quantitativi di materiale vegetale frammisto a rifiuti di diversa natura;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n° 224 del 10.02.2015; che la predetta ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel modificare il comma 2 dell'articolo 11 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 203 del 14.11.2014 e n° 216 del 30.12.2014, prevede che il materiale vegetale depositato sul demanio idrico e marittimo a seguito dei predetti eventi di ottobre – novembre 2014, sia assimilato ai materiali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., ovvero "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" in deroga all'art. 184 comma 2 lettera d); CHE detti materiali vegetali, per effetti ed ai fini della predetta ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n° 224 del 10.02.2015, non rientrano nel campo di gestione dei rifiuti e poiché sono assimilati ai materiali di cui al predetto 185 comma 1 lettera f), possono essere raggruppati e sottoposti ad abbruciamento, nel luogo di produzione; CHE l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n° 224 del 10.02.2015, prevede che in deroga all'art. 182 comma 6 bis che disciplina tali attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185
comma 1 lettera f) possono essere bruciati in quantitativi giornalieri superiori a tre metri steri previo parere dell'ARPAL, che si esprime sui materiali ammissibili a combustione e su destinazione dei residui stessi; CHE in base all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n° 224 del 10.02.2015, è ammesso, indipendentemente dal parere ARPAL, l'abbruciamento di piccoli cumuli, inferiori a 3 metri steri; VISTA la nota della Regione Liguria – dipartimento Ambiente, prot. n° PG/2015/27921 del 13.02.2015 con la quale disciplinate le modalità da inserire negli specifici provvedimenti sindacali utili al fine di consentire l'abbruciamento del materiale vegetale spiaggiato in quantità giornaliere inferiori ai 3 metri steri; 

 

Ordina:
1. È ammesso ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n° 224 del 10.02.2015, l'abbrucciamento in sito del materiale vegetale depositato sulle aree del demani marittimo e idrico a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria dell'ottobre - novembre 2014, in quantitativi giornalieri non superiori a 3 metri steri nel pieno e puntuale rispetto delle seguenti prescrizioni: a. il materiale vegetale: deve essere privato da tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme, ecc.), che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa dei rifiuti; non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto della normativa dei rifiuti; deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo. b. Ogni catasta dovrà essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete; c. Non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente, se non nelle quantità indispensabili per l'accensione; d. Le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole
all'allontanamento dei fumi dal centro abitato, e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la
popolazione o i luoghi circostanti; e. Prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturale spegnimento della precedente. Quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi all'interno della medesima concessione demaniale, e comunque a distanza inferiore ai 50 metri lineari l'una dall'altra in contemporanea; f. Deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da
limitarne la dispersione. A tal fine è preferibile la formazione delle cataste su piazzali in cemento o in terra "extra battuta" al fine di favorire la rimozione delle ceneri che dovranno essere gestite come rifiuti. se tale operazione effettuata sul suolo per eliminare i residui della combustione, dopo lo spegnimento deve essere rimossa una porzione adeguata di suolo, da trattare anch'esso nella normativa dei rifiuti; g. Deve essere posto in atto qualunque accorgimento che permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o il rischio per la salute; h. Gli abbruciamenti sono consentiti fino al 31/03/2015 nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6.00 alle ore 9.00, e dalle ore 18.00 alle ore 22.00;

2. Quantitativi giornalieri superiori a tre metri steri potranno essere bruciati previo parere dell'ARPAL, che si dovrà esprimere sui materiali ammissibili a combustione e su destinazione dei residui stessi. DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicizzato mediante sito internet del Comune di Ameglia e mediante quotidiani locali; Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito internet del Comune di Ameglia.
INFORMA
Che:
· i contravventori saranno passibili di denuncia ai sensi dell'art. 650 del codice penale oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;
· avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 gg. dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio;
· il Responsabile del procedimento è il Geom. Lorenzo Plicanti, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente – Difesa del Suolo.
MANDA
Il Comando Distaccamento di Ameglia del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Sarzana – Ameglia, la Stazione Carabinieri di Ameglia e la Capitaneria di Porto della Spezia affinché provvedano ad assicurare la vigilanza al fine di far osservare il rispetto dell'ordinanza stessa.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.

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Comune di Ameglia

Via Caffaggio, 15
19031 Ameglia SP

Tel. 0187 60921 

www.comune.ameglia.sp.it

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