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Cani in spiaggia, 400 mq a disposizione a Framura In evidenza

La Regione Liguria, con L.R. n. 23 del 23/03/2000, recante 'Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 4 comma 1, lettera i), ha disposto tra le competenze dei Comuni, singoli o associati, l'individuazione, durante la stagione balneare, di aree debitamente attrezzate da destinare ad animali domestici salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

"Atteso che, in ragione dell'intensificarsi, nella stagione estiva, del deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici, - si legge in un'ordinanza comunale del Comune di Framura- anche in virtù dei numerosi divieti e limitazioni alla circolazione degli stessi nelle località turistiche, si ravvisa l'opportunità di individuare, in via sperimentale ed in ottemperanza alla sopra richiamata normativa regionale, un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso agli animali domestici". E' stata ritenuta idonea a tale scopo la spiaggia libera di Arena nella porzione compresa tra la foce del Rio Caneparo (individuata dal tunnel sotto il rilevato della linea FF.SS.) e i primi 30 mt verso levante di circa 400 mq per un fronte mare di 30 m.

Le regole: a) l'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto, nel periodo 01/06/2015 —30/09/2015; b) l'area non è dotata di ombreggio e servizio di salvataggio, per cui dovrà essere cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare opportune zone d'ombra; c) l'area sarà fornita di acqua, doccia e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarne la consueta pulizia; d) potranno accedere alla spiaggia, in numero massimo di 5 alla volta, esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina (tatuati o provvisti di microchip), muniti di certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'animale rilasciata da non più di 15 giorni dal veterinario curante; e) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso; f) proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale; g) i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; h) i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore ad 1:50 metri e non devono mai essere lasciati incustoditi e /o liberi di vagare; il guinzaglio potrà essere altresì fissato a terra, eventualmente ad un paletto, tipo asta dell'ombrellone, infisso solidamente nella spiaggia in modo tale da impedirne lo sfilamento;  i) i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai propri cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti; j) i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la spiaggia; l'accesso al mare è consentito a non più di tre cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario/detentore; k) è interdetto l'accesso in spiaggia dei cani di sesso femminile in periodo estrale (c.d. 'calore"); I) gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti; m) ogni 2 (due) ore circa il proprietario/detentore deve condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica; n) i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente eventuali deiezioni solide prodotte dagli animali, con palette/raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori dei rifiuti, mentre devono immediatamente sciacquare con abbondante acqua di mare le eventuali deiezioni liquide.

I trasgressori alle norme della presente ordinanza — salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e salve maggiori responsabilità eventualmente derivanti — saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi di legge.

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