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Codice della strada: cosa cambia con il nuovo D.L. 18/2020

II recente Decreto Legge n° 18/2020, denominato anche “Cura Italia”, ha introdotto delle misure speciali, legate all’attuale emergenza da COVID-19, volte a sostenere il servizio sanitario nazionale nonché i cittadini.

Tale decreto concerne sia l’occupazione che il reddito e stabilisce dei provvedimenti che costituiscono delle novità anche per quanto riguarda l’ambito del codice della strada, nello specifico per la patente di guida, per la responsabilità civile, così come anche per le  assicurazioni online e non, revisioni, multe, risarcimenti ecc…

Procediamo con ordine per vedere quali sono le disposizioni introdotte dal decreto per quanto riguarda nello specifico il codice della strada.

Tra le misure più significative introdotte inizialmente rientrava quella relativa alla sospensione delle RC auto. Tale sospensione però non aveva valore sull’intero territorio nazionale ma esclusivamente per gli 11 comuni più colpiti dall’emergenza e precedentemente considerati “zona rossa”.

Visti i recenti cambiamenti, ovvero l’estensione della condizione di emergenza a tutto il territorio italiano, tale provvedimento è stato convertito non più in una sospensione ma in un prolungamento della validità dei documenti di assicurazione oltre la data di scadenza prevista.

In poche parole, ciò vuol dire che è possibile spostarsi con la propria automobile anche per 30 giorni, e non più 15, con la Rc Auto scaduta.

È importante segnalare però che tale provvedimento non vale indistintamente per tutte le vetture ma esclusivamente per le auto e le moto la cui assicurazione ha una data di scadenza che va dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, all’incirca 8 milioni di vetture in totale.

Durante questo periodo di 30 giorni, nel quale pur essendo scaduta l’assicurazione si è liberi di muoversi (entro le disposizioni ministeriali relative alla attuale emergenza sanitaria), la compagnia assicurativa è obbligata a garantire la validità della garanzia, fino alla stipula di un nuovo contratto.

Giunti in prossimità della scadenza del periodo di 30 giorni si può decidere di agire in due modi:

  • È possibile rinnovare il contratto con l’impresa assicuratrice con la quale si aveva già un contratto, in modo tale che la nuova polizza abbia come nuova data di decorrenza quella della scadenza della polizza precedente.
  • In alternativa si può sottoscrivere un nuovo contratto assicurativo con una nuova compagnia, tradizionale o online. In questo modo la data di scadenza coinciderà con la data del pagamento della nuova polizza.

Nel caso in cui avvengano dei sinistri stradali proprio nell’intervallo di tempo compreso tra la scadenza della polizza auto precedente e l’attivazione di quella nuova, il pagamento sarebbe a carico della propria compagnia assicurativa, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui accadano nei 30 giorni di prolungamento previsti dal decreto per la scadenza della polizza assicurativa originaria.

Data la situazione di emergenza che impone ai cittadini di spostarsi ed uscire di casa se non per reale necessità, è stata consentita la possibilità di sospendere la polizza assicurativa delle vetture inutilizzate e ferme in garage.

Tale possibilità è garantita solo in presenza di precisi requisiti, ovvero:

  • L’assicurazione deve avere una durata residua di 30 giorni almeno;
  • La situazione amministrativa deve risultare regolare, ciò significa che i pagamenti devono risultare correttamente saldati.

In presenza dei suddetti requisiti è possibile avanzare una richiesta di sospensione della polizza auto. Come si deve procedere per richiedere la sospensione?

Occorre inviare alla compagnia assicurativa con la quale si ha il contratto:

  • Il modulo compilato e firmato con la richiesta di sospensione della polizza, disponibile sul sito web della compagnia stessa;
  • Una copia del documento assicurativo e della carta verde.

Per quanto riguarda le patenti di guida, invece, l’articolo 104 del decreto prevede una proroga fino al 31 agosto di questo anno per la validità dei documenti di identità e di riconoscimento. Lo stesso vale anche per i documenti in formato elettronico che risultino scaduti in seguito al 17 marzo 2020. Per quanto riguarda la validità di tali documenti ai fini dell’espatrio, la data di scadenza del documento rimane come data limite fissata per tale validità.

Le novità introdotte dal decreto hanno a che fare anche i pagamenti delle multe.

L’articolo 108 prevede uno sconto del 30%, valido fino al 31 maggio 2020, sull’importo totale della multa, a patto che il pagamento avvenga entro i 30 giorni e non più entro i canonici 5.

Ciò significa che tale decreto viene incontro ai cittadini non solo per quanto riguarda la spesa per la multa, ma anche prolungando le tempistiche per adempiere al pagamento.

Infine, l’articolo 92 del decreto prevede che, fino al 31 ottobre 2020, sia concessa la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di prova e revisione.

Nello specifico all’“accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione” e alle modifiche degli elementi costruttivi dei veicoli in circolazione, nonché l’aggiornamento del libretto di circolazione.

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