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Le deliberazioni condominiali richiedono una doppia maggioranza In evidenza

Il Codice civile, all’articolo 1136, richiede, per la validità delle deliberazioni, sempre una doppia maggioranza: per partecipanti (condomini) e per valore dell’edificio (millesimi).

Entrambe devono sussistere congiuntamente. In assenza anche di una sola delle due la delibera non sarà validamente assunta. Così, in prima convocazione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; in seconda convocazione la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio ( con la riforma del condominio, a decorrere dal 18 giugno 2013, la deliberazione in seconda convocazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio).

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