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Question Time su Piazza Verdi, le risposte dell'Amministrazione In evidenza

1) perché nelle indicazioni del bando non è stata minimamente tenuto in considerazione che trattandosi di immobile soggetto a vincolo storico architettonico e culturale occorreva non un progetto di riqualificazione ma di risanamento conservativo come affermato dalla Carta del Restauro per i centri storici del 1972.

La necessità di questo parametro di riferimento è affermata da autorevolissima dottrina in materia. Il rifacimento del bene culturale (in questo caso la P.za Verdi): " dovrà conformarsi ai criteri tecnici che regolano l'attività di restauro, in particolare secondo la regola espressa dalla Carta italiana del restauro del 1972" (E. Boscolo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - pag. 246 - ed. Giuffrè 2012);

 

R: gli interventi su Piazza Verdi non sono classificabili come restauro conservativo poichè gli elementi costitutivi della stessa ( pavimentazione in asfalto, marciapiedi in gres posati negli anni 70-80 come da delibere disponibili) non hanno rilevanza quali beni culturali come peraltro confermato anche dal Direttore regionale per i Beni e le attività Culturali del Ministero, nell'incontro con il ministro Bray, alla presenza del Sindaco e dei funzionari, in data 19.06.2013 in Roma.
Peraltro la carta italiana del restauro del 1972 è un documento di valore scientifico e metodologico utile a definire il concetto di restauro. È uno dei documenti che ha consentito al legislatore di definire l'intervento di restauro, codificandolo in una circolare (Circ.n.117 del 6/4/1972) recante istruzioni di salvaguardia che nel caso dei centri storici includono peraltro anche la ristrutturazione urbanistica, il riassetto viario e la revisione dell'arredo urbano. In particolare nell'ambito del riassetto viario dei centri storici, la carta del restauro include la "revisione dei collegamenti viari e dei flussi di traffici che ne investono la struttura, col fine prevalente di ridurne gli aspetti patologici (...)" La carta prevede espressamente la possibilità di "immissione delle attrezzature e di quei servizi pubblici strettamente connessi alle esigenze della vita del centro." La "revisione dell'arredo urbano", parimenti prevista nella Carta, "concerne le vie, le piazze e tutti gli spazi liberi esistenti (...) ai fini di una omogenea connessione tra edifici e spazi esterni".

2) considerato che l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici dello scorso novembre chiede l'avvio della istruttoria per la verifica del dell'interesse storico della P.za Piazza ex articolo 12 Codice Beni Culturali , perché non è stata avviata dagli uffici competenti?
◦ la istruttoria ex articolo 12 deve essere svolta in relazione al Decreto Ministeriale 6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28/2/2005): "Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica" Questo Decreto contiene un allegato tecnico che deve essere compilato dal Comune, nel caso in esame, e che deve contenere dati molti puntuali e particolari come risulta da una lettura
dello stesso. Perché quindi l'Amministrazione Comunale – stando a quanto emerso dalle dichiarazioni - ha considerato, in risposta alle richieste del Ministro competente e poi della Direzione Regionale dei Beni Culturali che si trattava di una passaggio meramente formalistico?

R: l'invito alla verifica di interesse contenuto nell'autorizzazione della Soprintendenza non è condizione sospensiva dell'autorizzazione stessa che permette, con prescrizione in merito al rispetto puntuale di quanto contenuto negli elaborati progettuali, l'esecuzione delle opere.
La procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 è finalizzata ad accertare l'effettivo valore culturale del bene al fine di superare la presunzione di interesse propria di tutti i beni immobili di proprietà pubblica ultrasettantenni. In assenza della verifica dell'interesse culturale del bene di cui trattasi, questa Amministrazione ha comunque richiesto al Ministero l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, come se si trattasse di un bene il cui valore culturale fosse già stato accertato. La Sopritendenza si è espressa sulla richiesta ed ha rilasciato specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004. Qualora la verifica di interesse culturale, peraltro ora attivata d'ufficio dal Ministero, desse esito negativo verrebbe meno anche la necessità di disporre dell'acquisita autorizzazione.

3) se non ritiene, alla luce di quanto emerso in questa ultima settimana, che la relazione della dott.sa Ratti non sia stata valutata adeguatamente in sede di istruttoria e soprattutto in sede di predisposizione del bando: in caso affermativo perché la mancanza di un'adeguata presa in considerazione del documento?

R: la relazione della dott.sa Ratti era tra i documenti disponibili e prescrittivi per la progettazione. In particolare nel documento viene evidenziato come "Le rughe del tempo hanno invece offuscato la sua morfologia piegando la piazza al servizio della viabilità su ruota, con uno spartitraffico fittizio, nel quale l'accrescimento dei pini marittimi ha del tutto occluso la visione della piazza, nonché la percezione dell'entrata principale dell'arsenale volgendo lo sguardo a ovest e della viabilità a nastro continuo volgendo lo sguardo a est. Nella storia della piazza rimane, come suggestione, il tema dell'assenza: assenza della scomparsa dell'edilizia popolare che seguiva l'andamento curvilineo della costa al di qua del promontorio cancellato; assenza di quello sperone collinare affacciato sul mare che conteneva in sé le ragioni spaziotemporali dell'antica Spezia; assenza di quel teatro massimo che distrutto al centro dell'antipiazza avrebbe dovuto risorgere nell'isolato a monte...."

4) come confermato dal Ministro competente, i pini sono tutelabili non solo se parte della piazza e solo se avessero più di 70 anni ma anzi essendo alberi potenzialmente monumentali come afferma la legge 10/2013 sono tutelabili per effetto della stessa legge e del dispositivo della legge regionale ligure (legge 4/1999 articolo 12): ove si stabilisce "Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati" almeno fino al censimento che dovrà essere svolto proprio dal Comune: quindi perché l'Amministrazione non ha minimamenente tenuto in considerazione le problematiche applicative di questa legge in vigore ormai da mesi?

R: La legge 10 del 2013 prevede la creazione di spazi verdi nelle città, il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione degli edifici, la piantumazione di un albero per ciascun neonato ed uno per i bambini adottati, il "catasto" degli alberi nelle grandi città, dove ogni sindaco alla scadenza dell'incarico renderà pubblico il bilancio arboreo, affinché i cittadini possano verificare l'impegno verde del suo mandato. Il censimento riguarderà anche gli alberi monumentali e storici delle città. Per quest'ultimo aspetto la legge prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (16 febbraio 2013) , con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi. La legge prevede altresì che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. Come si vede, su questo particolare aspetto, la legge non ha è quindi operativa non essendo stato ancora emanato il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
La cartografia ufficiale della Regione Liguria individua attualmente tre alberi monumentali nel nostro territorio:
al n.84 il Leccio alla Gira (La Foce)
al n.85 il Platano presso la Stazione Ferroviaria
al n.116 una Magnolia

5) perché non sapendo già dalla giornata di sabato 15 giugno che il Ministro avrebbe interessato gli uffici periferici del Ministero per una verifica della procedura svolta e del progetto approvato, l'Amministrazione ha deciso di aprire ugualmente il cantiere peraltro costringendo le forze di polizia ad un inutile, faticoso e costoso per la collettività, lavoro di sorveglianza della piazza?

R: l'inizio dei lavori, programmato da tempo, e stato stabilito al termine delle attività scolastiche. Lunedì 17 giugno era quindi la data fissata da tempo. Sono state quindi predisposte per tempo tutte le necessarie attività propedeutiche quali le ordinanze sindacali per la nuova regolamentazione del traffico, l'apposizione della prescritta segnaletica, la predisposizione dgli atti necessari all'inizio delle attività e date disposizioni precise alle Imprese per la loro operatività a far data dal lunedì 17 giugno 2013. Per interrompere l'esecuzione di un contratto di appalto, con il verbale di inizio dei lavori già firmato, occorre un provvedimento amministrativo formale e motivato, non essendo sufficiente un comunicato stampa, una telefonata o ancor meno un tweet di un social network.

6) Perché l'Amministrazione continua a sostenere che il progetto era nel Programma del Sindaco quando invece a pagina 18 dello stesso si legge solo che si pone l'obiettivo di riqualificare la piazza? Perché il progetto non è stato portato al confronto nella campagna elettorale e tenuto chiuso in un cassetto ritirandolo fuori solo dopo le elezioni?

R: a pagina 18 del programma del Sindaco si sostiene la necessità della riqualificazione del centro con il rifacimento della Piazza Verdi.

7) perché stando alla nota di riscontro della Soprintendenza MBAC-SBAP-LIG U_PROV.SP.0033062 06/11/2012 il Comune della Spezia ha inoltrato la richiesta di autorizzazione al progetto di Piazza Verdi in data 08/05/2012 cioè esattamente all'indomani delle elezioni amministrative, il giorno notoriamente della proclamazione del sindaco e della lettura e analisi dei risultati elettorali ? Ritiene il Sindaco che questo sia un metodo trasparente di operare?

R: e' regola generale quella della continuità amministrativa che non viene interrotta nel periodo elettorale. Gli atti di gestione amministrativa sono di competenza degli uffici e non dell'organo politico.

8) Perché nonostante quanto richiesto dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali di sospendere l'esecuzione del progetto con riferimento all'intero immobile P.za Verdi fino allo svolgimento della apposita verifica ex articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, l'Amministrazione nella giornata di ieri (1906/2013) ha annunciato la riapertura del cantiere? Quali interventi intenderebbe svolgere con quali rischi di andare a ledere parte dell'immobile vincolato pregiudicando la verifica in corso? Perché non è possibile attendere la conclusione della verifica da parte degli uffici periferici del Ministero? Quali sono le ragioni tecniche, economiche, giuridiche di tale frettolosa speditezza?

R: gli atti emanati dal Ministero, nelle sue diverse articolazioni, sono tra di loro contradditori. L'unico atto certo è quello afferente all'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, dall'organo del Ministero per i Beni Culturali e Artistici attraverso la Soprintendenza per i Beni culturali e Paesaggistici della Liguria. Con questo atto, del novembre 2011, vengono autorizzate, per quanto di competenza del Ministero, i lavori previsti nel progetto di riqualificazione della Piazza secondo il progetto approvato da questa Amministrazione. Sono in corso tutte le valutazioni necessarie per garantire la realizzazione dell'intervento di riqualificazione della Piazza e sono e saranno poste in essere tutte quelle attività atte a tutelare l'Amministrazione su richieste di danni ovvero per scongiurare il rischio di un disimpegno e restituzione del finanziamento concesso dalla Regione Liguria - 8.999.800 € - relativo all'intero progetto integrato "La Spezia Centro Città", inserito nel POR FESR 2007-2013.

9) Il regolamento regionale che disciplina la gestione dei fondi FESR permette varianti in corso d'opera anche ai singoli progetti finanziati, perché l'Amministrazione sta cercando di usare l'argomento della perdita dei finanziamenti anche per altre zone della città?

R: certamente sono possibili varianti in corso d'opera purchè siano classificabili come tali e siano approvate dalla Regione Liguria.

10) Quali passaggi amministrativi intende e/0 ritiene di dover effettuare di qui in avanti il Comune della Spezia in merito al progetto di Piazza Verdi e alla sua realizzazione (con indicazione della tempistica)?

R: tutto quanto necessario per realizzare l'intervento di Riqualificazione della Piazza, evitare richieste di danni e scongiurare il rischio di disimpegno e restituzione del finanziamenti acquisiti.

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