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Toti vuole 18 consiglieri, il Mov. 5 Stelle non ci sta In evidenza

Il M5S Liguria ha appena depositato la seguente memoria e richiesta di accesso agli atti per contestare la nota presentata da Giovanni Toti che vorrebbe aumentare il numero di seggi destinati alla sua coalizione.

Cosa che costituirebbe (oltre a tutte le incongruenze normative presentate nella memoria) un costo aggiuntivo a carico della cittadinanza, e indebolirebbe il potere decisionale delle altre forze politiche in Consiglio Regionale e quindi il voto popolare, secondo le norme vigenti prima delle elezioni. Le regole infatti si stabiliscono prima, non dopo a giochi fatti.

Alice Salvatore, nata a Genova il 18/04/1982, residente in Genova, Viale Carlo Garbieri 5A, in proprio ed in qualità di candidata alla Presidenza della Regione Liguria per il Movimento 5 Stelle nonché consigliere regionale in attesa di proclamazione;

Andreino Delfino, nato a Quiliano (SV) il 16/07/1950, residente in Savona, Via Bellini 1/36 in proprio ed in qualità di delegato di lista del Movimento 5 stelle;

assistiti dall'Avv. Mattia Crucioli, espongono brevemente quanto segue.

Nelle more della conclusione del procedimento ex art. 15 l. 108/1968, volto al riparto dei seggi tra le liste che hanno preso parte alla competizione elettorale del 31/5/2015, gli scriventi hanno appreso dalla prima pagina del Secolo XIX del 4/06/2015 che il candidato Giovanni Toti e/o le liste a lui collegate avrebbero depositato presso Codesto Spe.ttle Ufficio un ricorso o una nota volta ad ottenere 18 seggi oltre al Presidente (con conseguente aumento del numero dei consiglieri previsti dallo Statuto della Regione Liguria) o, comunque, il 55% dei seggi attribuiti al consiglio.

L'accoglimento di tale istanza risulterebbe gravemente lesiva degli interessi degli scriventi e della lista che essi rappresentano (che vedrebbe proporzionalmente diminuire il proprio "peso" in seno al Consiglio regionale), oltre a violare il quadro normativo di riferimento.

Ed infatti, l'art. 15, comma 14, della l. 108/1968, introdotto dall'art. 3 della l. n. 43/1995 (che prevede la possibilità di aumentare il numero dei seggi del Consiglio onde permettere alla coalizione vincitrice di beneficiare di un ulteriore premio di maggioranza), deve intendersi tacitamente abrogato dall'art. 14, d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 148/2011, che ha così disposto: "per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le regioni adeguano nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore [...] a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti".

Peraltro, la norma da ultimo citata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri e, quindi, tra elettori ed eletti, è stata ritenuta conforme alle norme costituzionali ed, anzi, essenziale per garantire "il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi... una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti...: i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori... risulta diversamente ponderato da Regione a regione" (Corte Cost. 20/7/2012, n. 198).

Tale norma, dunque, in coerenza con il principio di uguaglianza, stabilisce un insuperabile criterio di proporzione tra elettori ed eletti (si veda anche, sul punto, Corte Cost. 26/2/2014 n. 35).

Sotto ulteriore profilo, si rammenta che il vigente statuto della Regione Liguria prevede che l'assemblea legislativa debba essere composta da non più di trenta Consiglieri oltre al presidente della Giunta (cfr. art. 15, c. 2, legge statutaria n. 1/2013).

Tale circostanza appare dirimente atteso che la determinazione del numero dei membri del Consiglio rientra tra le competenze che l'art. 123 Cost. assegna in via riservata agli Statuti regionali (ex multis, Corte Cost., n. 3/2006) e che tale determinazione non può essere modificata se non mediante modifica dello statuto stesso (cfr. Corte Cost. 8/6/2011 n. 188 e Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2011).

Premesso quanto sopra, al fine di poter compiutamente contraddire alle tesi eventualmente sostenute dal candidato Giovanni Toti e/o dalle liste a lui collegate, con la presente si formula istanza di accesso alla nota/ricorso eventualmente depositato dal predetto Candidato e/o dalle liste a quest'ultimo collegate, chiedendo altresì di essere sentiti in contraddittorio nel caso in cui venga disposta apposita audizione per la discussione della questione.

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