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Impianto sportivo di Luni Mare, M5S presenta un esposto alla Corte dei Conti In evidenza

Il consigliere comunale Paolo Andreani ripercorre tutte le tappe della convenzione per la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo di Luni Mare.

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 11 Aprile 2007 l’Ente Comunale di Ortonovo (SP), oggi Luni, ha stabilito che la gestione dell’impianto sportivo sito nella frazione di Luni Mare, per la cui utilizzazione necessitavano consistenti interventi di manutenzione ed adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di agibilità e sicurezza, sia data in gestione a soggetti terzi da individuarsi mediante la procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dell’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e di dare mandato alla Giunta Comunale per la selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione degli impianti. PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 08 Novembre 2011 è stato approvato lo schema di Convenzione per la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo di Luni Mare, di dare atto che il progetto di massima presentato dalla società sportiva “LE PIETRE DI LUNI SRL” risultava conforme alle norme del PUC e pertanto di dare mandato al Responsabile del Servizio di Cultura, Turismo e Sport affinché procedesse alla stipula dell’atto con la suddetta società sportiva. PRESO ATTO CHE in data 17 Novembre 2011 è stata firmata la Convenzione per la concessione alla società sportiva “LE PIETRE DI LUNI SRL” l’unità immobiliare di complessivi mq. 4.950 siti in località di Luni Mare. CONSTATATO CHE la suddetta Convenzione all’art. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, comma 2, prevedeva il rilascio, da parte del Concessionario e ad inizio dei lavori, di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria per un importo pari ad Euro 50.000 e, a fine lavori, trasformata in deposito cauzionale per gli anni di durata della Convenzione, come previsto dall’art. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE, comma 1.

CONSIDERATO CHE all’art. 17 – CESSAZIONE – DECADENZA – REVOCA – RECESSO – PENALI, comma 2, è prevista la decadenza della convenzione per inottemperanza alla diffida a provvedere nel termine assegnato nel caso previsto al punto l: “Inosservanza da parte del Concessionario di norme, leggi, regolamenti comunali, nonché per inadempienza agli articoli della presente Convenzione o per motivi di ordine pubblico”. CONSIDERATO CHE l’art. 20 – GARANZIA FIDEJUSSORIA, prevede che qualora il Concessionario intendesse contrarre un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo lo stesso si assume l’onere del mutuo. In tal caso il Comune s’impegna a rilasciare a favore del Concessionario una garanzia fidejussoria alle condizioni previste dall’art. 207 del D,lgs 267/2008. CONSIDERATO CHE in data 17 Novembre 2011 è stata sottoscritta un’integrazione alla suddetta Convenzione in merito alla sua durata ed all’utilizzo delle economie derivanti dall’applicazione del ribasso praticato dall’appaltatore sull’importo posto a base d’asta per l’esecuzione delle opere previste dal progetto. VERIFICATO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 13 Febbraio 2014 veniva assunta l’Autorizzazione al rilascio di fidejussione da parte del Comune di Ortonovo, (oggi Luni), a garanzia del mutuo di € 650.000 da contrarsi tra le Pietre Luni S.r.l Società sportiva dilettantistica e l’Istituto di Credito Sportivo per il parziale finanziamento dei lavori di recupero del Centro Sportivo Polivalente Comunale di Luni Mare. VERIFICATO CHE con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 13 Maggio 2016 veniva assunta l’Autorizzazione al rilascio di fidejussione da parte del Comune di Ortonovo, (oggi Luni), a garanzia del mutuo di € 350.000 da contrarsi tra le Pietre Luni S.r.l Società sportiva dilettantistica e l’Istituto di Credito Sportivo per il finanziamento di interventi di adeguamento e ampliamento dell’Impianto, da realizzarsi presso il Centro Sportivo Polivalente Comunale di Luni Mare.

PRESO ATTO CHE a quest’ultima deliberazione il Revisore unico in data 13 Maggio 2016 rilasciava parere favorevole condizionato alla stipula di un’ulteriore fidejussione a favore del Comune di Ortonovo, da parte della società Le Pietre di Luni S.r.l., dell’importo pari ad almeno € 50.000, al fine di garantire almeno due anni di rimborso delle rate. La garanzia fidejussoria richiesta dal Revisore Unico ad oggi non è stata rilasciata ed il Revisore con nota del 23 Gennaio 2017 ha fatto rilevare la mancanza della stessa al Comune e per conoscenza alla Sezione Controllo della Corte dei Conti di Genova. PRESO ATTO CHE così come segnalato dal servizio finanziario nella relazione al rendiconto, il finanziamento n° 4163500 presenta una rata scaduta e non pagata al 30.09.2018 di € 27.659,61, mentre il finanziamento n. 4297400, presenta al 31.12.2018 uno scaduto non pagato di € 6.140,08, sottoscritti dalla società Le Pietre di Luni nei confronti del Credito Sportivo. Alla data odierna il totale delle morosità è sicuramente d’importo superiore.

In conseguenza al fatti sopra esposti e alla totale immobilità da parte della Giunta al il mio grido di allarme durante la seduta del Consiglio Comunale del 16 Maggio scorso, in data 31 Maggio 2019 ho presentato un Esposto alla procura della Corte dei Conti di Genova chiedendo di verificare se:

  • 1) Nei fatti, atti e comportamenti esposti siano rinvenibili fattispecie rilevanti e, in caso affermativo, procedendo a norma di legge nei confronti dei soggetti responsabili.
  • 2) Per quali motivi la Giunta Comunale ha deciso di sottoscrivere la Convenzione con la società Le Pietre di Luni S.r.l., nonostante questa non abbia rilasciato, ad inizio dei lavori, la richiamata fidejussione bancaria a favore dell’Ente, conditio sine qua non per la sua regolarità, che sarebbe dovuta essere trasformata in deposito cauzionale per gli anni di durata della Convenzione?
  • 3) Per quali motivi la Giunta Comunale il 13 Febbraio 2014 ha rilasciato la fidejussione a favore della società Le Pietre di Luni S.r.l. a garanzia del mutuo di € 650.000 contratto con l’Istituto di Credito Sportivo senza richiedere garanzie al Concessionario?
  • 4) Per quali motivi la Giunta Comunale il 13 Maggio 2016 ha rilasciato la fidejussione a favore della società Le Pietre di Luni S.r.l. a garanzia del mutuo di € 350.000 contratto con l’Istituto di Credito Sportivo senza richiedere garanzie al Concessionario, nonostante il Revisore unico nella stessa data avesse rilasciato parere favorevole condizionato alla stipula di un’ulteriore fidejussione a favore del Comune di Ortonovo, da parte della società Le Pietre di Luni S.r.l., dell’importo pari ad almeno € 50.000, al fine di garantire almeno due anni di rimborso delle rate?
  • 5) Quali siano, in caso di accertamento per colpa e/o dolo anche in considerazione dei principi di trasparenza, di efficienza, efficacia ed economicità, le misure ritenute più opportune nei confronti dei soggetti responsabili dell’eventuale danno erariale e d’immagine cagionato all’Ente Comunale. Altresì ho chiesto di essere sentito di persona dal Procuratore procedente per fornire precisazioni e riscontri, nonché di essere informati dell’eventuale archiviazione della presente istanza. Mi riservo, inoltre, d’impugnare e denunciare gli atti e i fatti suindicati, per eventuali profili amministrativi e penali, ai competenti Organi Giurisdizionali.

Paolo Andreani Consigliere Comunale
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle di Luni

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