Tutto ciò premesso si ricorda che:
chiunque effettui la pesca sportiva e ricreativa sia da terra che in mare deve comunicare l'esercizio di tale attività al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
la comunicazione può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on line attraverso il sito internet, ovvero presso qualsiasi Autorità Marittima;
il pescatore sportivo o ricreativo, durante l' attività di pesca, deve essere in possesso dell'attestazione dell'invio della comunicazione al Ministero da esibire in occasione di eventuali controlli; il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo non presenti l'attestazione dell'avvenuta comunicazione, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare, entro 10 giorni dall'accertamento, la comunicazione prevista, ovvero presentare all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.
Nel ricordare che il D. M. in questione è stato pubblicato nella "bacheca" del sito internet della Capitaneria di Porto la Sezione Pesca è disponibile per qualsiasi chiarimento / informazione tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 12,00.