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Italy Emergenza, il Consiglio di Stato salva i 44 posti di lavoro In evidenza

"Una sentenza rivoluzionaria".

Sul bando di gara per l'affidamento dell'appalto per il servizio di trasporto infermi dello Spezzino 5 nella tarda serata di ieri è arrivato il deposito della pronuncia del Collegio dei giudici di secondo grado.

La sentenza del Consiglio di Stato, n.1139/2018, scrive una pagina storica, che farà giurisprudenza nel settore del Trasporto infermi, resittuendo chiarezza alla dannosa interpretazione fatta della delibera regionale n.41/2006.

Così il Consiglio di Stato, accogliendo i rilievi mossi dall'avvocato Stefano Betti, chiarisce in modo definitivo cosa siano i servizi in Emergenza-Urgenza e che differenza vi sia tra questi ed i servizi di Trasporto introspedaliero, oggetto del ricorso.

Infatti è l'Unione europea che con la dir.2014/24/UE indica la strada maestra dividendo da una parte le realtà che operano nell'emergenza, senza scopo di lucro, e dall'altra i servizi che rientrano nel regime misto o "affievolito" sottoposto all'obbligo di gara d'appalto.

Una gara che la Asl Spezzina aveva indetto interpretando correttamente la norma. Incluso quella clausola di salvaguardia (art.11 del capitolato di gara) "che le associazioni di volontariato non sarebbero in grado strutturalmente di eseguire, operando con soci volontari". (scrivono i giudici di palazzo Spada)

Il Consiglio di Stato riforma dunque la sentenza del Tar Liguria mettendo sotto la lente d'ingrandimento le gravi incongruenza contenute anche nella delibera regionale.

Mentre nella mancanza di "bilancio analogo" di associazioni di volontariato, ovvero no-profit, chiamate a svolgere attività in "convenzione" con il pubblico, quindi in affidamento diretto, ravvisa i termini della confusione interpretativa che aleggia sul tema.

Infatti, scrivono i giudici: "non siamo dinanzi ad una produzione di servizi in house, di house providing, nè di autoproduzione" poiché: "le associazioni di volontariato rimangono soggetti privati (...) né presentano alcuna relazione strutturale o funzionale con l'Ente Regionale che possa renderli assimilabili all'articolazione funzionale dell'ente pubblico emanante".

Dunque non essendovi nessun tipo di controllo da parte del pubblico sul bilancio delle stesse, né sull'organizzazione o gli strumenti cosa avrebbero di pubblico le pubbliche assistenze?

I giudici di Palazzo Spada sottolineano inoltre come: "pur rimanendo nell'alveo dell'aspetto esecutivo del contratto", le clausole di salvaguardia dei lavoratori e l'emissione delle fatture elettroniche, sono elementi "apprezzabili in relazione alle caratteristiche dell'esecutore".

Il successo di questa sentenza si deve all'avvocato Stefano Betti del Foro di Genova, che ha condotto con tenacia una impresa storica sottoponendo ai giudici di secondo grado rilievi pienamente accolti.

Ai dipendenti di Italy Emergenza che con la loro dedizione hanno confermato le differenze che esistono tra il volontariato ed il lavoro retribuito.

Ai coraggiosi giudici del Consiglio di Stato il plauso per aver segnato la strada maestra sciogliendo i fili di un'intrigata matassa.

Italy Emergenza

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